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D.Lvo 29/10/1999 n. 4903. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni la relazione alla Commissione indicata al comma 1 sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione e' trasmessa al Parlamento. Articolo 83 Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 15) 1. Presso il Ministero e' istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. 2. Le modalita' di attuazione della banca dati sono determinate dal regolamento. Articolo 84 Accordi con gli alti Stati membri dell'Unione europea (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 16) 1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonche' della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorita' degli altri Stati. CAPO V RITROVAMENTI E SCOPERTE Articolo 85 Ricerca di beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 43) 1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento di beni culturali indicati all'articolo 2, in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate allo Stato. 2. Ai fini del comma 1, il Ministero puo' con suo decreto ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, e' determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il Ministero puo' rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, i beni ritrovati, o parte di essi, quando non interessino le raccolte dello Stato. Articolo 86 Concessione di ricerca (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 45 e 47) 1. Il Ministero puo' dare in concessione ad enti o privati l'esecuzione di ricerche e di opere indicate nell'articolo 85 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 2. Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere. 3. In caso di inosservanza, la concessione e' revocata. 4. La concessione puo' altresi' essere revocata quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministero. 5. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario. 6. La concessione prevista al comma 1 puo' essere data anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. Articolo 87 Scoperta fortuita (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 48) 1. Chiunque scopra fortuitamente beni mobili o immobili indicati nell'articolo 2 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all'autorita' di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. 2. Ove si tratti di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorita' competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica. 3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 e' soggetto ogni detentore dei beni scoperti fortuitamente. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero. Articolo 88 Appartenenza e qualificazione dei beni ritrovati (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47 e 49) 1. I beni indicati nell'articolo 2, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato. A seconda che siano beni immobili o mobili essi fanno parte, rispettivamente, del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli articoli 822 e 826 del codice civile. Articolo 89 Premio per i ritrovamenti (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50) 1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento; b) al concessionario indicato nell'articolo 86; c) allo scopritore che ha ottemperato gli obblighi previsti dall'articolo 87. 2. Qualora il proprietario dell'immobile abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 86 ovvero sia scopritore del bene ha diritto ad un premio non superiore alla meta' del valore delle cose ritrovate. 3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore. 4. Il premio puo' essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. Articolo 90 Determinazione del premio (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, arti. 44, 46, 47, 49 e 50) 1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo a norma dell'articolo 89, previa stima delle cose ritrovate. A richiesta degli aventi titolo che non accettano la stima del Ministero, il valore delle cose ritrovate e' determinato da una commissione costituita da tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dal richiedente e il terzo dal presidente del tribunale. Le spese della perizia sono anticipate dal richiedente. 2. La determinazione della commissione e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'. CAPO VI VALORIZZAZIONE E GODIMENTO PUBBLICO SEZIONE ESPROPRIAZIONE Articolo 91 Espropriazione di beni culturali (Legge I giugno 1939, n. 1089, art. 54; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera e) 1. I beni culturali mobili e immobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilita', quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini del godimento pubblico dei beni medesimi. 2. L'espropriazione puo' essere disposta a favore delle regioni, delle province, dei comuni, di altro ente pubblico o di persona giuridica privata senza fine di lucro. Articolo 92 Espropriazione per fini strumentali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 55) 1. Possono essere espropriate per causa di pubblica utilita' aree ed edifici quando cio' sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso. Articolo 93 Espropriazione per interesse archeologico (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 56) 1. Il Ministero puo' procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o per il ritrovamento di beni culturali. 1. La dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta con provvedimento del Ministero o, nel caso dell'articolo 92, anche con atto della Regione. 2. Nei casi previsti dagli articoli 92 e 93 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'. Articolo 95 Indennita' di esproprio per i beni culturali (Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, art. 70; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 1) 1. Nel caso dell'articolo 91 l'indennita' consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato. 2. Il decreto di esproprio e' emesso dal prefetto dopo il deposito dell'indennita' offerta dall'espropriante ed accettata dall'espropriato, oppure determinata dal perito nominato dal presidente del tribunale. Articolo 96 Rinvio a norme generali (Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, art. 68) 1. Nei casi disciplinati dagli articoli 92 e 93 l'indennita' e la procedura di esproprio sono regolate dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per opere pubbliche. Articolo 97 Interventi di valorizzazione 1. Gli interventi di valorizzazione sono comunque soggetti alle disposizioni del Capo II del presente Titolo in quanto applicabili. SEZIONE II FRUIZIONE Articolo 98 Beni demaniali (Codice civile, art. 822) 1. I beni culturali indicati nell'articolo 54 sono destinati al godimento pubblico. Articolo 99 Apertura al pubblico di musei, monumenti, aree e parchi archeologici, archivi e biblioteche (Legge 23 luglio 1980, n. 502, art. 1, sostituito dalla legge 27 giugno 1985, n. 332, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 27; decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 5, comma 1) 1. L'apertura al pubblico dei musei, dei monumenti, delle aree e dei parchi archeologici statali, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali e' disposta e regolamentata dal Ministero. 2. Ai fini del comma 1 si intende per: a) museo: struttura comunque denominata organizzata per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica di raccolte di beni culturali; b) area archeologica: sito su cui insistono i resti di un insieme edilizio originariamente concluso per funzione e destinazione d'uso complessiva. c) parco archeologico: ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto in modo da facilitarne la lettura attraverso itinerari ragionati e sussidi didattici. Articolo 100 Biglietto d'ingresso (Legge 25 marzo 1997, n. 78, art. 1, commi 2, 3 e 4) 1. L'accesso ai luoghi indicati nell'articolo 99, comma 1, e' consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. 2. Sono stabiliti dal regolamento: a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito; b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c); d) la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. 3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonche' all'espropriazione e all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato di beni di interesse artistico e storico. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato a norma del presente comma. Articolo 101 Ricerche e letture negli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali (Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 28) 1. Le ricerche e letture per ragioni di studio effettuate negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali sono gratuite. Articolo 102 Mostre o esposizioni (Legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 6 e 7; decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 13-bis, lett. h) 1. Il Ministero dichiara, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse scientifico o culturale delle mostre o esposizioni di opere d'arte ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali 2. E' soggetto ad autorizzazione ministeriale il prestito alla mostra o all'esposizione: a) di opere d'arte di proprieta' dello Stato, assentito dall'ufficio competente; b) di opere d'arte costituenti beni culturali a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera a), di proprieta' di enti pubblici e di persone giuridiche private senza fine di lucro, o dichiarati a norma dell'articolo 6; |
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